Importante pronuncia della Suprema Corte secondo cui “In seno al rapporto di lavoro subordinato, l'indennizzabilità del c.d. infortunio in itinere, subito dal prestatore di lavoro nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, presuppone il verificarsi di talune specifiche condizioni: in primo luogo la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito dal lavoratore e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato, il normale tragitto per recarsi sul posto di lavoro ovvero per far rientro nella propria abitazione, in secondo luogo deve sussistere un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che l'itinerario seguito non deve essere stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili all'attività lavorativa ed infine rileva l'utilizzo del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra la propria abitazione ed il posto di lavoro. L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, in ragione del fatto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta un grado minimo di esposizione al rischio di incidenti. L'apprezzamento dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce comunque, un apprezzamento di fatto, rimesso alla competenza del giudice di merito” (Cass. civ. Sez. lavoro, 20-10-2014, n. 22154). |
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