Nel caso di accertamento di illegittimità del termine il lavoratore ha diritto, oltre all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità viene concessa a titolo sanzionatorio ed è pertanto dovuta anche nel caso in cui il lavoratore abbia trovato un’altra occupazione. Tale concetto è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16097 del 14/07/2014, secondo cui “La disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, fondata sulla ratio legis diretta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma assicura a questi la instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il danno forfetizzato dalla indennità in esame copre solo il periodo intercorrente dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto, con la conseguenza che a partire da tale sentenza è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il prestatore ed a corrispondere ad esso le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Il nuovo regime risarcitorio, tuttavia, non ammette la detrazione dell'aliunde perceptum, sicché la indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria, è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno per avere il lavoratore prontamente reperito un'altra occupazione”. Gli Ermellini della sezione lavoro si erano già pronunciati sul punto, con la sentenza n. 3056 del 29/02/2012, in cui paragonano detta indennità ad una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo. Con quest'ultima sentenza chiariscono che l’importo è liquidato dal Giudice “a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)”. |
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