Ai sensi dell’art. 32 della l. 183/2010 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Tale disposizione non fa venir meno anche il diritto alla ricostruzione della carriera come è stato chiarito dalla Cassazione Civile Sez. lavoro, in data 16/06/2014, con la sentenza n. 13630 secondo cui “L'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 commisura l'indennità, dovuta nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, all'ultima retribuzione globale di fatto, così riferendosi al danno subito dal lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori), per essere stato allontanato dal proprio posto nel periodo compreso tra l'allontanamento e la sentenza di merito. Orbene, l'espressione "omnicomprensiva", adoperata dal legislatore in riferimento alla predetta indennità, si riferisce soltanto a detto danno e non a quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in unico rapporto a tempo indeterminato”. |
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