Lavoro – Prova subordinazione giornalista.

pubblicato 15 gen 2014, 14:07 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 15 gen 2014, 14:12 ]
Si segnala questa importa sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, sui criteri rivelatori della subordinazione nel caso del giornalista. Sul punto gli Ermellini chiariscono che “In merito al lavoro giornalistico, si evidenzia come la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato od alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neppure incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. E', invece, determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore. Altresì, il compenso del collaboratore fisso deve quantificarsi tenendo conto dell'importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità nonché la quantità delle collaborazioni” (Cass. civ. Sez. lavoro, 09-01-2014, n. 290). Proseguono gli Ermellini chiarendo che "In tema di giornalisti, deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, mediante la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Ne deriva che il collaboratore fisso garantisce un contributo professionale ed una continuità di un rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della prestazione continuativa, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza".



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