Lavoro – Procedura di mobilità - Licenziamento per riduzione del personale – Obbligo di indicazione dei criteri di scelta lavoratori.

pubblicato 8 feb 2014, 12:36 da Nicola Massafra
Ai sensi dell'art. 5 comma della l 223/1991  (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese) “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a)  carichi di famiglia; b)  anzianità; c)  esigenze tecnico-produttive ed organizzative”. La Cassazione, nell'ambito della procedura di mobilità, ha precisato che “La comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991, nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, in quanto necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare, nonché, qualora i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare” (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-02-2014, n. 2298).



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