Lavoro – Indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione in caso di licenziamento.

pubblicato 6 ago 2013, 05:15 da Nicola Massafra
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza del 31/07/2013 n. 18369, ha rimesso un giudizio al Primo Presidente,  ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per dirimere gli attuali contrasti sugli  effetti della scelta dell’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione in caso di licenziamento dichiarato illegittimo. Così gli Ermellini: “In tema di licenziamento illegittimo ed, in particolare, in relazione all'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, si registrano contrastanti pronunce giurisdizionali. Ed infatti, da un lato, si afferma che siffatta indennità è volta a garantire il lavoratore a non subire, o a ridurre al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, dissuadendo il datore di lavoro dall'inadempimento dell'obbligo indennitario. Di talché, in caso di ritardato pagamento dell'indennità de qua, ferma l'irrevocabilità della scelta del lavoratore e la non ripristinabilità del rapporto, il danno spettante al lavoratore deve essere commisurato alle retribuzioni maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva e non solo fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta. Altro orientamento giurisdizionale, invece, dall'altro lato, ha ritenuto che la richiesta del pagamento dell'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione, determina la cessazione del rapporto di lavoro, sicché, esercitando la facoltà di scelta, il lavoratore rinuncia alla prestazione alternativa ed alla continuazione del rapporto, con la preclusione della possibilità di chiedere l'altra prestazione, e cioè le retribuzioni maturate successivamente alla scelta da lui operata. A fronte di tale contrasto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte”.

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