Lavoro – Forze dell’ordine - Sanzione disciplinare – Non è “indecorosa” la condotta dell’agente di polizia che posta una propria foto con indumenti femminili sul social network.

pubblicato 1 mag 2014, 11:08 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 1 mag 2014, 11:37 ]
Importante sentenza del Consiglio di Stato in materia di impiego pubblico delle forze dell’ordine. I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito, nel riformare una sentenza del Tar di Milano emessa in relazione ad  un procedimento disciplinare, che è  illegittimo il provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio per un mese adottato nei confronti di un agente di polizia che ha pubblicato su un social network (in area ad accesso riservato) alcune foto che lo ritraevano in abbigliamenti femminili. Il travestimento con indumenti femminili non può qualificarsi in sé "indecoroso" se l'atteggiamento assunto non consiste in pose sconvenienti o contrastanti col comune senso del pudore, del rispetto della propria o altrui persona, e ciò vale anche se si tratti di un agente di pubblica sicurezza, che agisce nella sfera della sua vita privata, senza riconoscibilità del suo status e senza alcun riferimento all'Amministrazione di appartenenza. In virtù del cambiamento dei costumi, inoltre, l'inclinazione sessuale, anche degli appartenenti alle forze dell'ordine, non può costituire materia di ricatto o di possibili ritorsioni specifiche, o almeno non più di altri aspetti della vita della persona. (Riforma T.A.R. Milano, Sez. I, 22 novembre 2012, n. 2841)” (Cons. Stato Sez. III, 21-02-2014, n. 848).



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