La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Lo ius variandi di cui gode il datore di lavoro ed espressione della tutela costituzionale della libertà d'impresa di cui all'art. 41 Cost. può essere esercitato solo nel rispetto dell'art. 2103 c.c. In definitiva, il datore di lavoro, a fronte di una ristrutturazione aziendale, può mutare le mansioni di un proprio dipendente che devono, tuttavia, essere compatibili con il livello di inquadramento e con la professionalità acquisita dal lavoratore medesimo” e che “Il demansionamento giammai può essere legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento, atteso che mansioni dequalificanti devono essere, ad ogni modo, proposte ed accettate dal lavoratore” (Cass. civ. Sez. lavoro, 18-09-2013, n. 21356). |
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