“L'assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia (art. 5, comma 14, della legge n. 638 del 1983), deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che, per quanto non insuperabile o tale da comportare, se non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore in un orario compreso nelle fasce di reperibilità”. Così ha deciso il T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II nella sentenza n. 309 resa il 01-03-2013. |
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