Investimento del pedone – Responsabilità del conducente anche nel caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali o con il semaforo rosso.

pubblicato 13 dic 2018, 17:27 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 13 dic 2018, 17:30 ]
L’art. 2054 comma 1 del codice civile prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.
Sulla base di tale principio il Tribunale capitolino ha recentemente ribadito che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, per aver assunto, il pedone, una condotta imprevedibile ed anormale ed essendosi trovato, l'automobilista, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo” (Tribunale Roma Sez. XIII Sent., 03-10-2018).
Del medesimo orientamento anche i Tribunali di Bari e Firenze secondo cui “In tema si sinistri stradali, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Tribunale Bari Sez. I Sent., 27-07-2018) e “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, dovendo comunque l'investitore vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Tribunale Firenze Sez. II Sent., 24-05-2018). E ancora “In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento, la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) per prevenire il rischio di un investimento (Tribunale Bari Sez. I Sent., 18-05-2018).
Anche la suprema Corte conferma che “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22-05-2018, n. 12576).
Ricordiamo peraltro come “In tema di circolazione stradale, in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse ragionevolmente prevedibile” (Tribunale Aosta Sent., 11-01-2018). 
Inoltre “Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale). (Dichiara inammissibile, Trib. Oristano, 23/09/2015)” (Cass. pen. Sez. IV Sent., 10-05-2017, n. 27513).
Dello stesso avviso la Corte di appello di Firenze secondo cui “In tema di sinistri stradali, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054 c.c., è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. A tale principio si contrappone l'altro, anch'esso ripetuto e consolidato, secondo cui la prova liberatoria del conducente deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, a ragione dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'investimento in quanto, anche l'improvviso attraversamento di un pedone, fuori dalle strisce pedonali è insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla situazione di pericolo(App. Firenze Sez. II, 04-07-2016).



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