Gli Ermellini hanno evidenziato un limite al generale divieto di trasferimento dei lavoratori a cui sono concessi i benefici della l. 104/92 rilevando che “In ordine alla tutela delle persone handicappate, in base ad un'interpretazione dell'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992, orientata alla complessiva considerazione dei valori costituzionali coinvolti, il diritto della persona handicappata di non essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'impresa o della Pubblica Amministrazione, dall'altro lato, non è attuabile ove sia accertata, anche in sede giurisdizionale, l'incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-11-2013, n. 24775). |
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