I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che “Il cointeressato all'impugnazione, pur titolare di una posizione autonoma rispetto a quella delle parti principali, essendo leso direttamente dal provvedimento da altri impugnato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 28, comma 2, e all'art. 29 D.Lgs. n. 104/2010, è onerato ad attivarsi tempestivamente in sede giurisdizionale, potendo scegliere se proporre un autonomo ricorso entro il termine di decadenza all'uopo applicabile ovvero intervenire tempestivamente nel processo inter alios pendente (sempre entro il termine di decadenza al riguardo operante), aderendo al ricorso da altri proposto” (Cons. Stato Sez. VI, 15-01-2020, n. 384) e che “Una volta decaduto dall'azione giudiziaria per mancata impugnazione del provvedimento lesivo, il cointeressato perde il potere di impulso processuale, sia sub specie di introduzione di un autonomo giudizio, sia sub specie di prosecuzione (anche in sede impugnatoria, con la formulazione di apposito appello) del processo inter alios pendente in cui sia intervenuto” (Cons. Stato Sez. VI, 15-01-2020, n. 384).
Infatti, diversamente che nel processo civile, l’intervento autonomo del cointeressato è ammesso solo negli stessi termini previsti per proporre un ricorso principale e ciò al fine di impedire l’elusione, attraverso la procedura di intervento, dei termini perentori previsti nel processo amministrativo dall’art. 29 D.lgs 104/2010 (Azione di annullamento) a mente del quale “L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni” .
Sul punto si era pronunciato recentemente anche il TAR Lombardia evidenziando come “Nel processo amministrativo, al fine di evitare un surrettizio aggiramento dei termini decadenziali per proporre il ricorso, non è consentito intervenire in adiuvandum al soggetto che sarebbe legittimato a proporre ricorso autonomo” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 10-09-2019, n. 1958).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che “Nel processo amministrativo i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza, salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati (ancorché non intimati). Solo a tali soggetti titolari di vero e proprio interesse giuridico autonomo è consentita la possibilità di proporre appello avverso la sentenza lesiva della propria posizione giuridica" (Cons. Stato Sez. VI, 07-01-2020, n. 102).
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana secondo cui “Nel processo amministrativo i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza da questi resa, fatta eccezione per il capo decisorio che riguardi il loro titolo ad intervenire, salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati ancorché non intimati. L'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza solo quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica" (Cons. giust. amm. Sicilia, 07-01-2020, n. 14).
Infatti, diversamente che nel processo civile, l’intervento autonomo del cointeressato è ammesso solo negli stessi termini previsti per proporre un ricorso principale e ciò al fine di impedire l’elusione, attraverso la procedura di intervento, dei termini perentori previsti nel processo amministrativo dall’art. 29 D.lgs 104/2010 (Azione di annullamento) a mente del quale “L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni” .
Sul punto si era pronunciato recentemente anche il TAR Lombardia evidenziando come “Nel processo amministrativo, al fine di evitare un surrettizio aggiramento dei termini decadenziali per proporre il ricorso, non è consentito intervenire in adiuvandum al soggetto che sarebbe legittimato a proporre ricorso autonomo” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 10-09-2019, n. 1958).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che “Nel processo amministrativo i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza, salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati (ancorché non intimati). Solo a tali soggetti titolari di vero e proprio interesse giuridico autonomo è consentita la possibilità di proporre appello avverso la sentenza lesiva della propria posizione giuridica" (Cons. Stato Sez. VI, 07-01-2020, n. 102).
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana secondo cui “Nel processo amministrativo i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza da questi resa, fatta eccezione per il capo decisorio che riguardi il loro titolo ad intervenire, salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati ancorché non intimati. L'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza solo quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica" (Cons. giust. amm. Sicilia, 07-01-2020, n. 14).