Infortunio sul lavoro - Datore di lavoro sempre responsabile anche se vi è concorso di colpa del lavoratore - Azione di regresso dell'inail nei confronti del datore di lavoro esperibile solo nei limiti dell'importo risarcibile a titolo di concorso.

pubblicato 12 ott 2019, 08:59 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 12 ott 2019, 09:01 ]
Una recente sentenza del Tribunale di Velletri  ha ribadito che “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono diretti a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti o vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore(Tribunale Velletri Sez. lavoro Sent., 26-03-2019). Sul punto si era espressa in modo conforme anche la Corte di Apello di Campobasso evidenziando che “in tema di infortuni sul lavoro le norme dettata al fine di tutelare le condizioni di lavoro e prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo, sono volte a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, imprudenza e negligenza. Sussiste sempre la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore e ciò sia nel caso in cui lo stesso ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia causato l'infortunio del lavoratore per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore” (Corte d'Appello Campobasso Sez. lavoro, 08-08-2017).
Si ricorda altresì che "l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro verificatosi a causa di inosservanza degli obblighi di sicurezza, in caso di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, è esperibile nei limiti del quantum di danno risarcibile per effetto di tale concorso di colpa, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo erogato dall'Inail al lavoratore" (Cass. civ. Sez. lavoro, 07-03-2018, n. 5385).


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