Infortunio in itinere risarcibile solo se vi è occasione d lavoro.

pubblicato 10 set 2015, 14:21 da Nicola Massafra
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come “In materia di infortuni sul lavoro, la espressa introduzione nell'art. 2, D.P.R. n. 1124 del 1965 ex art. 12, D.Lgs. n. 38 del 2000, dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere, non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità, ai fini della indennizzabilità dell'evento, non solo della causa violenta, ma anche dell'occasione di lavoro. In caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va, dunque, esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare l'occasione di lavoro, in quanto il collegamento tra l'evento ed il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica. Di talché non è indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore sul percorso casa-lavoro in orario prossimo all'inizio della prestazione, qualora concernente la vita personale del soggetto, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi presso la sede datoriale (nella specie la lavoratrice era stata aggredita mortalmente dal suo convivente, di talché, pur essendosi l'evento verificato sul percorso per raggiungere la sede di lavoro ed in orario prossimo all'inizio della prestazione, non può ritenersi sussistente alcun nesso con la prestazione lavorativa)” (Cass. civ. Sez. Unite, 07-09-2015, n. 17685).



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