I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente: • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); • non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga. Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2017 non hanno più un sostituto d’imposta. Modello 730 precompilato A partire dal 15 aprile 2017, l’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare il modello 730 precompilato viene reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che: • hanno presentato il modello 730/2016 per i redditi dell’anno 2015; • e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2017 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2016. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2017, che per l’anno 2015 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2016 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2016. La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente (2015), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2015 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute. Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia Entrate utilizza le seguenti informazioni: • i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all’Agenzia Entrate dai sostituti d’imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico); • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell’anno 2016 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, ecc.; • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili; • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24. Attenzione: per accedere al Modello 730 precompilato pubblicato on line è necessario essere in possesso di un codice Pin, che può essere richiesto: • online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; • per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana); • in ufficio, presentando un documento di identità. Consigliamo i soggetti interessati ad attivarsi in tempo utile. Non ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sul tema del 730 precompilato. I clienti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo mail caf@studiomassafra.com. Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2016): • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.); • redditi dei terreni e dei fabbricati; • redditi di capitale; • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); • alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2016. Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta. Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti: • Premi di risultato a cui è riconosciuta una tassazione previlegiata quando sono stati corrisposti a dipendenti del settore privato per un importo non superiore a 2.000 euro (o 2.500 e l’azienda coinvolge i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o rimborso spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica tassazione altrimenti una tassazione agevolata del 10% • Regime speciale per i lavoratori rimpatriati per cui il reddito da lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 70% • Detrazione per spese di arredo e immobili nella misura del 50% entro il limite massimo di 16.000 euro per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale per giovani coppie, conviventi anche di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti ha meno di 35 anni e che nel 2015 e 2016 hanno acquistato un’abitazione da adibire ad abitazione principale (la detrazione non sarà prevista per il periodo d’imposta 2017) • Detrazione dell’IVA per l’acquisto dell’abitazione principale nell’anno 2016 di classe energetica A o B nella misura del 50%. Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2017: • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro, ma per la parte eccedente i 40.000. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro; • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo compreso tra 900 e 1200 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo compreso tra 800 e 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni; all’importo si aggiunge un importo tra 220 e 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo; • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19% e non oltre 6.197,48 euro; • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro; • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 euro); • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute; • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro; • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento; • Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 65%; • Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente; • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%; • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio; • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1000 euro; • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%; • Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro; • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro; • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro; • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni; • Detrazione per contratti di locazione con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale nella misura di 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e 450 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce. Tra le deduzioni ricordiamo: • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe; • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi; • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli; • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona; • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro. ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello UnicoPF2016 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di: • contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero e che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE); • contribuenti che hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari. ATTENZIONE: Gli allegati che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730. Qualora interessati al servizio, Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio inviando una mail a caf@studiomassafra.com, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato. Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione. ***** Modello 730/2016 - Scadenziario.
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