Indennità di ferie non godute - Irrilevante responsabilità del datore di lavoro.

pubblicato 31 lug 2013, 12:18 da Nicola Massafra
L'Indennità di ferie non godute è dovuta anche se la mancata fruizione non è imputabile al datore di lavoro. Così sul punto la Cassazione: “Il diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE, è un diritto irrinunciabile. Orbene, ove il lavoratore non abbia effettivamente fruito delle ferie, anche senza responsabilità del datore di lavoro, deve essere a questi riconosciuta l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, essendo idonea a compensare il danno rappresentato dalla perdita di un bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva. Ed infatti, tale indennità non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo retribuito, avrebbe dovuto, al contrario, essere destinato al godimento delle ferie annuali, rimanendo irrilevante l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse” (Cass. civ. Sez. lavoro, 26-07-2013, n. 18168).
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