È quanto statuito il 13 settembre dalla Cassazione secondo cui “L'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile mediante l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, avverso colui che l'abbia recintata nell'asserita qualità di proprietario. L'impossibilità di promuovere la predetta azione di reintegrazione discende dal fatto che il parcheggio dell'auto non riveste i caratteri esteriori di un diritto reale, sì da non rientrare nello schema di alcun diritto di servitù. Ed infatti, difetta la caratteristica tipica di tale diritto, ovvero la realità, in considerazione del fatto che la comodità di parcheggiare l'auto per determinati soggetti che accedono al fondo non può considerarsi come utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari” (Cass. civ. Sez. II, 13-09-2012, n. 15334). |
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