È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della Sez. II, 21-03-2013, n. 7214 che ha stabilito il principio per cui “La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. L'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa compiuta dal partner, di conseguenza, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro anche quando il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi”. |
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