Guida in stato di ebbrezza.

pubblicato 25 mar 2013, 14:30 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 25 mar 2013, 14:35 ]
Nel reato di "guida in stato di ebbrezza", lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche non deve essere necessariamente provato mediante l'alcool test o le prove ematiche, ma può essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, come, nel caso di specie, dalle condizioni del soggetto. (Trib. Bologna, 21-11-2012). Tuttavia, nel caso di mancato accertamento mediante alcool test, il Giudice potrà ritenersi accertato solo la meno grave delle tre ipotesi censurate  dall'art. 186 del Codice della Strada. Così si è espresso il Tribunale di Monza, sezione unica, in data 22/11/2012: "Se, in linea di principio, lo stato di ebbrezza è desumibile da elementi sintomatici, è tuttavia agevolmente intuibile che sul piano probatorio, la possibilità del Giudice di avvalersi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie delle tre previste dall'art. 186 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, meno grave, imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del tasso alcolemico".
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