Giustizia sportiva ACI SPORT – Esecutività della decisione del giudice sportivo - Termini.

pubblicato 2 giu 2019, 10:21 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 2 giu 2019, 10:26 ]
Con la sentenza n. 3/2019 del 08/03/2019 la Corte Federale di Appello ha chiarito che non “ritiene che II dispositivo non sia immediatamente esecutivo”. Spiega la Corte Federale che “non vi è nel regolamento di giustizia sportiva una disposizione che espressamente stabilisca la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (come fa l’art. 282 c.p.c. per la sentenza civile …… tuttavia l’art. 37, comma 4, dispone che: La proposizione dell’appello non sospende l’esecuzione della decisione impugnata” così enunciando implicitamente che in pendenza dei termini per la proposizione dell’appello (e, poi, in pendenza del giudizio di appello) la pronuncia del giudice di primo grado produce effetti esecutivi”.
Prosegue la Corte chiarendo che “A bilanciamento dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado è previsto nel medesimo comma 4 dell'art. 37 la sospensione dell'esecuzione in questi termini "il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, Ia sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte the ha proposto appello un ,pregiudizio irreversibile".
B2. II Regolamento di giustizia sportiva dispone, pertanto, un chiaro collegamento tra efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado e sospensione dell'esecuzione da parte del giudice d'appello per cui per evitare ii pregiudizio irreversibile che può conseguire dall'immediata esecuzione della decisione e consentito al licenziato richiedere un provvedimento (di natura cautelare) di sospensione dell'esecuzione.
B3. Alla luce di tale esplicito collegamento va risolta la questione del termine a partire dal quale si producono gli effetti esecutivi della pronuncia del primo giudice; l'art. 35, comma 6, dopo aver previsto che: "Quando definisce giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se la particolare complessità della controversia, non consente deposito contestuale della motivazione, il Tribunale fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione", stabilisce che: "In quest’ultima caso il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro predetto termine".
Nei dieci giorni previsti per la pubblicazione della motivazione non è proponibile reclamo alla Corte federale d'appello; la parte soccombente in primo grado non ha, dunque, a disposizione alcun mezzo di impugnazione.
Per il collegamento in precedenza evidenziato, alla preclusione ad impugnare non può che corrispondere la temporanea assenza di efficacia esecutiva del dispositivo”.
Pertanto nel caso in cui sia stato pubblicato il solo dispositivo, quest’ultimo sarà esecutivo solo dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Nella medesima sentenza si chiarisce: 1) che se il dispositivo e la motivazione vengono depositate insieme l'esecutività è immediata; 2) se la motivazione viene pubblicata dopo i 10 giorni il dispositivo sarà autonomamente reclamabile così come lo saranno le motivazioni quando saranno pubblicate.
Inoltre le sanzioni stabilite dagli Ufficiali di gara hanno effetto dal momento della loro cognizione da parte del sanzionato.




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