Fotografia - Pubblicazioni illecite – Responsabilità del fotografo in solido con altri soggetti autori della pubblicazione.

pubblicato 13 gen 2015, 16:10 da Nicola Massafra
L'art. 96 della l. 633/41 sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, dispone che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”. A sua volta l'art. 88 della stessa legge condiziona il diritto esclusivo del fotografo alla riproduzione e diffusione della fotografia al rispetto delle condizioni che gli articoli 96 e seguenti pongono alla diffusione del ritratto. Dall'applicazione congiunta di detti articoli la Suprema Corte ha dedotto che La pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estranea al comportamento del fotografo, giacché l'art. 88 della legge n. 633 del 1941 attribuisce al medesimo il diritto esclusivo alla riproduzione ed alla diffusione delle sua opera. Pertanto, ove si tratti di una pubblicazione illecita (come nella specie, per l'assenza di valido consenso della persona fotografata) ed essa sia materialmente ascrivibile alla condotta di un soggetto diverso dal fotografo, perché il giudice possa escludere la responsabilità dello stesso fotografo al risarcimento del danno in solido con tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055 cod. civ.), è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del danno" (Cassa con rinvio, App. Roma, 16 maggio 2005)” (Sez. I, Sent. n. 21995 del 01-09-2008 (ud. del 29-02-2008), M.V. c. Ram Studio s.a.s. in liquidazione).




Comments