Forze armate – Procedimento disciplinare – Criteri valutativi autonomi rispetto al procedimento penale - Ampio potere discrezionale.

pubblicato 17 mag 2020, 12:48 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 17 mag 2020, 13:02 ]
La IV Sezione del Consiglio di Stato, con l’importante sentenza n. 2016 del 23/03/2020, ha chiarito che “In ambito militare, ai fini dell'adozione di un provvedimento disciplinare , lo stesso comportamento di un soggetto in sede penale può essere valutato in maniera tale da giustificare una sentenza di proscioglimento mentre in sede disciplinare , può essere, viceversa, qualificato dall'amministrazione competente alla stregua di un illecito disciplinare e che  “In ambito militare l'amministrazione, ai fini dell'adozione di un provvedimento disciplinare , può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi di un pregresso procedimento penale, in modo da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento, a condizione però che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare”. Nella sostanza “In ambito militare la diversità delle sanzioni disciplinari applicabili comporta che l'amministrazione procedente sia dotata di ampio potere discrezionale spettando alla stessa, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione ed il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare proprio in base a quell'apprezzamento di larga discrezionalità” (Cons. Stato Sez. IV, 23-03-2020, n. 2016).
La medesima sezione di Palazzo Spada aveva anche precedentemente evidenziato che  “In materia di procedimenti disciplinari degli appartenenti alle Forze Armate , ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso: la disposizione non si riferisce alle sole sentenze emanate a seguito di dibattimento, ma genericamente a tutte le sentenze penali irrevocabili di condanna", locuzione ampia che prescinde dal rito seguito ed in cui rientrano, dunque, anche le sentenze di condanna rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p.” (Cons. Stato Sez. IV, 16-03-2020, n. 1864).
Sempre in merito all'utilizzabilità degli accertamenti effettuati nel processo penale, pochi giorni prima il Consiglio di Stato aveva altresì disposto che "Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato possono essere utilizzati in sede disciplinare nei confronti del personale delle forze armate, fermo restando che l'amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi” (Cons. Stato Sez. IV, 09-03-2020, n. 1689) e che "l'amministrazione pubblica può legittimamente promuovere un procedimento disciplinare contestando al personale delle forze armate la condotta oggetto di imputazione in un processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, ed applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale" (Cons. Stato Sez. IV, 09-03-2020, n. 1689).