Con riferimento ai termini per contestare gli addebiti disciplinari il Consiglio di Stato ha evidenziato che "In ambito militare, ai fini dell'avvio di un procedimento disciplinare a seguito di giudizio penale, il dies a quo per la contestazione degli addebiti è fissato alla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, vale a dire nel momento in cui ha avuto conoscenza non solo del dispositivo ma anche delle motivazioni della pronuncia, solo sulla cui base può valutare se avviare il procedimento e quali addebiti contestare" (Cons. Stato Sez. IV, 09-03-2020, n. 1689)
e che "Il termine previsto dall'art. 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, ai sensi del quale il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza formale della sentenza, ha carattere perentorio" (Cons. Stato Sez. IV, 27-02-2020, n. 1439).Il termine di avvio del procedimento disciplinare ha una diversa decorrenza a seconda se la sentenza penale sia stata notificata o meno. Infatti "Nell'ipotesi in cui nell'ambito di un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano un soggetto appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, il termine per l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti è di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure di 40 giorni dalla data di notificazione della medesima all'amministrazione" (Cons. Stato Sez. IV, 24-02-2020, n. 1358).