Forze Armate – Trasferimento - Applicabile il beneficio dell'assegnazione temporanea su richiesta del genitore con figli minori fino a tre anni.

pubblicato 28 dic 2013, 14:38 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 28 dic 2013, 14:44 ]
Si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato che, finalmente, fa chiarezza in ordine all'applicabilità del beneficio dell'istituto dell'assegnazione temporanea anche alle forze armate e di Polizia. Cosi infatti i Giudici di Palazzo MadamaÈ applicabile anche al personale delle forze di polizia il beneficio del trasferimento TEMPORANEO di cui all'art. 42-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Quando una norma (come appunto l'indicato art. 42-bis) fa riferimento specifico, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, essa debba intendersi applicabile al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, così come ivi individuate, nella massima ampiezza dell'estensione di tale categoria. (riforma T.A.R. Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, Sezione I)” ( Cons. Stato Sez. III, 16-12-2013, n. 6016). L’art. 42-bis, in vigore dal 2004, prevede infatti tale facoltà di assegnazione temporanea per i dipendenti di amministrazioni pubbliche  "... subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”. Tuttavia, in una precedente pronuncia, il Consiglio di Stato (Sez. VI, 14-10-2010, n. 7506) aveva ritenuto che "... Destinatario di tale beneficio è il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal d.lgs. n. 165/2001" così escludendo le forze armate e di Polizia.  Con l'odierna pronuncia, il Consiglio di Stato cambia indirizzo sposando l'opposto orientamento condiviso anche da alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, quali quello lombardo, che avevano già evidenziato che "Deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 42 bis del D.Lgs 151 del 2001 al personale della Polizia di Stato. Tale norma condiziona l'accoglimento della domanda di assegnazione temporanea a tre presupposti: 1) la sussistenza di un figlio di età inferiore a tre anni nel luogo ove si trova la sede dell'ufficio di destinazione; 2) la sussistenza in tale ufficio di un posto vacante e disponibile in una posizione corrispondente a quella rivestita dal richiedente; 3) il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione" (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 10-07-2013, n. 1782).



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