Fecondazione Eterologa - Qualità di genitore prescinde dalla diretta discendenza e dal rapporto biologico.

pubblicato 4 giu 2019, 00:17 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 4 giu 2019, 00:18 ]
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “A seguito di una pronuncia della Consulta con efficacia invalidante ex tunc del divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa, la qualità di genitore prescinde dalla diretta discendenza e dal rapporto biologico, in quanto il nato da fecondazione eterologa acquisisce, ai sensi della L. n. 40 del 2004, art. 8, lo status di figlio, nato durante il matrimonio. conseguentemente la dichiarazione di paternità resa in tal senso, non integra un'alterazione di stato nè una falsa attestazione in atti dello stato civile". Sulla base di tale principio ha chiarito che "Non commette il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p. la donna che nell'atto di nascita del figlio indichi quale genitore il coniuge che aveva revocato il consenso alla procedura di fecondazione eterologa in un momento successivo a quello di fecondazione dell'ovulo, pur non essendo lui il padre biologico del bambino. La decisione sul disconoscimento di paternità proposta dal padre del bambino ha efficacia di giudicato nel procedimento penale" (Cass. pen. Sez. VI, 10-01-2019, n. 4854).
L'art. 8 della le. 40/2004 prevede che "I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6".

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