L’infedeltà non costituisce motivo di addebito se non è il vero motivo della crisi coniugale. La mancanza del nesso causale va provata in giudizio rigorosamente. Così gli Ermellini nella sentenza n. 16089 del 21/09/2012 emessa dalla Sez. I: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, non giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile laddove sia constatata la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”. |
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