Il Tribunale di Novara ha precisato che "Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia però in passato svolto attività lavorativa, così dando prova del conseguimento di un'adeguata capacità e provocando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore. Non può avere rilievo, infatti, il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già meno (...) Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal senso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità" (Trib. Novara, 02-05-2013). |
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