Facebook – Molestie a mezzo di post sulla pagina della persona offesa.

pubblicato 17 gen 2015, 06:03 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 17 gen 2015, 06:15 ]
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Integra il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di "luogo aperto al pubblico"” (Cass. pen. Sez. I, 11-07-2014, n. 37596). Si ricorda che, a mente dell’art. 660 c.p., “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.



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