Esenzione IMU – Italiani residenti all'estero – Disparità di trattamento tra chi percepisce una pensione italiana e chi percepisce una pensione estera – Profili di incostituzionalità.
L’art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201, così come modificato dall'art. 9-bis D.L. 47/2014, statuisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Con riferimento ai cittadini italiani residenti all'estero lo stesso art. 13 chiarisce che “A PARTIRE DALL'ANNO 2015 È CONSIDERATA DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE UNA ED UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), GIÀ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO”.
Tale norma è stata interpretata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle due risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015 e n. 10/DF del 05/11/2015 evidenziando “che i cittadini italiani residenti all'estero possono percepire: a) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero; b) pensioni italiane; c) pensioni autonome italiane e pensioni estere.Al riguardo, sentito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si ritiene che il regime di favore sin qui delineato riguardi esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal momento che solo in tali casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza””. In tale modo si è espressamente escluso dall'agevolazione i pensionati con pensione italiana residenti all'estero.
Orbene si ritiene che una tale interpretazione configuri una vera e propria disparità di trattamento tra i pensionati italiani (che hanno versato tasse e contributi in Italia per tutto il periodo lavorativo) ed i pensionati esteri che così usufruiscono di un trattamento di maggior favore. Tale disparità di trattamento appare inoltre come una forma di ritorsione in danno di chi decide di trasferirsi all'estero dopo la pensione. Tale "ritorsione" non trova alcuna giustificazione e potrebbe addirittura essere considerata una forma di limitazione alla libertà di circolazione all'interno degli stati membri dell’Unione Europea. Si ritiene possa essere presa in considerazione l’avvio di un’azione volta all'accertamento dell’incostituzionalità della norma attraverso il deposito di un’istanza motivata di rimborso dell’IMU pagata. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, decorsi 90 giorni, si potrà quindi adire la Commissione Tributaria Provinciale a cui richiedere la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per far dichiarare l’incostituzionalità della norma in parola ovvero una sua lettura costituzionalmente orientata che non preveda alcuna  disparità ditrattamento o violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Sempre con riferimento alla posizioni degli italiani all’estero si ravvisa un’ulteriore disparità con riferimento all’art. 13 comma 3 nella parte in cui riduce la base imponibile per l’IMU al 50% solo “per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.
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Nicola Massafra,
1 nov 2016, 10:54
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Nicola Massafra,
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