Esecuzione in danno dei contribuenti - Nullità ipoteca non preceduta da una comunicazione – Applicabilità anche per quelle iscritte prima del 2011.

pubblicato 15 mar 2015, 14:04 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 15 mar 2015, 14:08 ]
La Corte di Cassazione ha chiarito che L'amministrazione, anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del predetto articolo, deve comunicare al contribuente che procederà alla menzionata iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine, affinché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio procedimentale attraverso la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. L'iscrizione, tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità (conf. cass.civ, Sez.Un., sent. n. 19668 del 2014)” (Cass. civ. Sez. VI - 5, 06-03-2015, n. 4651).
Questo l’art. 77 (Iscrizione di ipoteca) del D.P.R. 29-9-1973 n. 602 nella sua attuale formulazione: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”
.



Comments