La Circolare del Ministero Giustizia del 20/07/2011 ha chiarito che ai sensi dell'art. 28 c.p.c., la competenza prevista dell’art. 26 c.p.c. (Foro dell'esecuzione forzata), secondo cui “per l’espropriazione forza dei crediti (543 e ss.) è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore”, è esclusiva ed inderogabile. All'inderogabilità consegue l’inapplicabilità al processo esecutivo dell’art. 33 c.p.c. in tema di connessione soggettiva. È quindi inderogabile la competenza per territorio in ipotesi di connessione di cause proposte contro più soggetti. Da ciò consegue che il numero delle procedure deve essere pari ai circondari di residenza dei terzi debitori del proprio debitore. Nel caso in cui il terzo sia una banca il "circondario di residenza del terzo debitore del proprio debitore" è il circondario delle sede legale o, in alternativa al luogo della sede, il luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare (Cass. civ. Sez. III, 06-04-2006, n. 8112). Nel caso in cui il terzo sia l'Inps (ente ricompreso fra le amministrazioni contemplate nell'art. 4 del d.P.R. 180/1950 recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni) invece il pignoramento non deve eseguirsi presso la sede legale dell'istituto ma, ai sensi del citato d.p.r. 180/1950, presso la sede territoriale che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando. Per cui , secondo quanto dettato dalla circolare del Ministero Giustizia del 20/07/2011,si potrà pignorare simultaneamente un credito vantato nei confronti di una banca ed il credito vantato nei confronti dell'INPS solo ove la competenza territoriale, come sopra individuata, sia per entrambi i pignoramenti nello stesso circondario. Diversamente è necessario effettuare diversi pignoramenti ove non si voglia incorrere nel rischio di dichiarazione di incompetenza territoriale. Si evidenzia inoltre di porre attenzione a non fare confusione con la competenza inderogabile, pena l'improcedibilità del pignoramento presso terzi, prevista nel caso in cui l'Inps sia l'esecutato e quindi oggetto del pignoramento non come terzo debitore del debitore bensì come debitore del creditore procedente. In questo caso si applica l'art. 14 comma 1 bis del d.l. 669/1996 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni) secondo cui "1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (145) (146). 1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate (147) (148). 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale (149). .....". |
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