L’enfiteusi è stato definito il più ampio dei diritti reali su cosa altrui e si caratterizza alla stregua di un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Nella scomposizione degli elementi del rapporto enfiteutico, la Suprema Corte (sentenza 3261/1971) ha evidenziato sussistere sia un elemento reale, che si sostanzia nel diritto reale su fondo altrui e "che si estrinseca nel dominio utile del concessionario", sia di un elemento obbligatorio, consistente "nel diritto di credito del concedente, il quale, oltre che proprietario, e cioè titolare del dominio diretto, è creditore nei confronti dell'enfiteuta del miglioramento del fondo (il cui obbligo costituisce elemento caratteristico ed insopprimibile della fattispecie) e del canone, quale corrispettivo della fruizione di utilità del fondo stesso". È intervenuta sull'istituto recentemente anche la Corte di Giustizia Europea ( Sez. I, 28-04-2016, n. 128/14) in tema di determinazione della base imponibile della cessione. |
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