Il Tribunale Amministrativo campano con una recente sentenza ha chiarito che “Vanno considerati volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) soltanto quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno. Ai fini della definizione di volume tecnico assumono, quindi, valore tre ordini di parametri: il primo positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo negativi, consistono da un lato nell'impraticabilità di soluzioni progettuali diverse - nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa - e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 30-03-2015, n. 1869). Nel caso di specie i Giudici partenopei hanno evidenziato come “Non può essere considerato volume tecnico il piano di copertura dell'edificio costituente una mansarda, in quanto caratterizzato da rilevante altezza media interna (ben superiore a quella sufficiente a svolgere una mera funzione isolante dal punto di vista termico) nonché da un notevole ingombro complessivo, incidente in modo significativo sui luoghi esterni” e “L'occlusione dell'ingresso e delle altre aperture, tramite la tamponatura in muratura, di una mansarda, così da interdire l'utilizzo dell'ambiente e renderlo sostanzialmente una mera camera d'aria con funzione isolante termica non basta a "trasformarla" in volume tecnico non computabile ai fini urbanistico-edilizi. Rimane, infatti, il carattere di locale autonomo suscettibile di potenziale e oggettiva utilizzabilità abitativa (che nel caso di specie è dimostrato dalla possibilità di futuro accesso garantita dalla presenza di una scala interna)”. |
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