Divorzio - Non è necessario lo stato di bisogno per aver diritto all'assegno – Ripristino condizioni economiche esistenti in costanza di matrimonio.

pubblicato 4 dic 2013, 17:00 da Nicola Massafra
La  Suprema Corte chiarisce che “L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, modificativo dell'art. 5 della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970), ha carattere esclusivamente assistenziale, giacché la sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo quello tenuto in costanza di matrimonio. Non è, dunque, richiesto uno stato di bisogno, rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche che devono essere tendenzialmente ripristinate. A fronte della sussistenza di tale presupposto, la liquidazione dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri normativi” (Cass. civ. Sez. I, 27-11-2013, n. 26491).



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