Nel divorzio, al fine di valutare la capacità economica di coniugi utile alla determinazione dell’assegno di mantenimento, vengono presi in considerazioni anche i beni pervenuti in eredità dopo la separazione. Così ha statuito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 11797 del 27/05/2014 secondo cui “L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando la inadeguatezza dei mezzi del richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica dell'onerato, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza”. |
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