Divorzio – Diritto a quota parte della liquidazione – Irrilevanza della durata reale della convivenza.

pubblicato 15 ago 2013, 02:31 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 15 ago 2013, 02:33 ]
L’art. 12.-bis della l. 898/1970 sancisce il diritto del coniuge titolare di un assegno divorzile ad avere il  quaranta per cento del T.F.R. riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ai fini del calcolo si tiene conto esclusivamente degli anni di matrimonio essendo irrilevante la durata reale della convivenza, sia se iniziata prima del matrimonio che se finita prima della sentenza. Così la Cassazione con la sentenza n. 1348/2012: “Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 02/02/2008)”.


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