Distinzione tra i delitti di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

pubblicato 28 giu 2015, 11:00 da Nicola Massafra
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (693 c.p.) e quello di estorsione (art. 629 c.p.) si differenziano solo sotto il profilo dell'elemento soggettivo in quanto la condotta punibile nella sua oggettività è, di norma, identica. Tale concetto è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione che ha precisato come “Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione, che aveva escluso la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della intrinseca illiceità della condotta desumibile dal suo carattere violento e minaccioso, senza motivare sulla astratta possibilità di azionare un giudizio). (Annulla con rinvio, App. Lecce, 15/02/2013)” (Cass. pen. Sez. II, 25-09-2014, n. 42940).



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