Gli Ermellini, con la sentenza 22/12/2015 n. 25731, hanno chiarito che “Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione (Cass., 17 gennaio 1997, n. 9624)”. Si ricorda che l’art. 1565 c.c. (Sospensione della somministrazione) prevede che “Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”. Sul tema del distacco si ricorda anche come il Tribunale di Reggio Calabria abbia evidenziato come “Il cattivo funzionamento del contatore, divenuto inidoneo ad una esatta rilevazione dei consumi effettivi, legittima la sospensione del pagamento della bolletta posto che l'utente non potrebbe evitare il distacco della fornitura od il depotenziamento della stessa tramite il pagamento della somma richiesta, risultando documentata se non l'impossibilità, quanto meno la rilevante difficoltà per il medesimo utente di procedere al pagamento della fattura contestata in ragione del modesto reddito disponibile” (Trib. Reggio Calabria Sez. II Ordinanza, 03-12-2012) e la Cassazione abbia chiarito che “Il fornitore di servizio essenziale che operi quale monopolista legale è obbligato alla stipulazione del contratto di fornitura, ma nella fase di esecuzione del contratto può legittimamente opporre all'utente moroso l'eccezione di inadempimento, procedendo alla sospensione della fornitura e al distacco del contatore, a meno che - riconoscendo propri errati conteggi - non abbia di fatto rinunciato ad avvalersi della clausola "solve et repete" e dell'eccezione di inadempimento” (Cass. civ. Sez. III, 14-09-2010, n. 19516). |
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