Diritto d'uso e divieto di cessione - Sua derogabilità - Distinzione con usufrutto.

pubblicato 14 nov 2015, 09:18 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 14 nov 2015, 09:18 ]
Ai sensi dell’art. 1024 c.c. (Divieto di cessione) “I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione”.
La Suprema Corte ha tuttavia recentemente chiarito che “In tema di diritto d'uso, il divieto di cessione sancito dall'art. 1024 cod. civ. non è inderogabile, non avendo natura pubblicistica e attenendo a diritti patrimoniali disponibili, sicché nell'atto costitutivo del diritto il nudo proprietario e l'usuario possono derogare al vincolo d'incedibilità. (Rigetta, App. Catanzaro, 24/12/2008)” (Cass. civ. Sez. II, 27-04-2015, n. 8507).
Il diritto di uso è un diritto reale di portata minore rispetto al diritto di usufrutto, diritto reale ben più ampio, ed è regolato dall’art. 1021 c.c. che così statuisce: “Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. Diversamente l’usufrutto è descritto dall’art. 981 c.c. (Contenuto del diritto di usufrutto) secondo cui “L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo”. Per l'usufrutto non sussiste invece alcun divieto di cessione e l'art. 980 c.c. prevede che "L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario".



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