Diritti d'autore - Fotografia semplice – Opponibilità ai terzi del diritto di esclusiva.

pubblicato 9 gen 2015, 18:50 da Nicola Massafra
La normativa attualmente vigente in Italia distingue le fotografie in tre differenti tipologie a cui riconduce un diverso grado di tutela. La legge su diritto di autore prevede infatti: 1) le “opere fotografiche” a cui è applicata la tutela piena del diritto d’autore come ad ogni altra opera dell’ingegno; 2) le “fotografie semplici” tutelate solo in relazione ai diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” che sono invece escluse da ogni protezione.
Il diverso grado di protezione previsto tra le opere fotografiche e le fotografie semplici attiene, in particolare, alla diversa durata del diritto di utilizzazione economica che solo per le opere fotografiche dura tutta la vita dell'autore e per ulteriori settant'anni dopo la sua morte. Diversamente, per le fotografie semplici la protezione è limitata a venti anni. Ulteriore distinzione attiene alla possibilità di tutelare il diritto morale che, secondo la giurisprudenza prevalente, è previsto solo per le opere fotografiche. Inoltre è previsto, l’obbligo, quale condizione per la tutela delle sole fotografie semplici, di indicare il nome del fotografo (o del committente o della ditta da cui il fotografo dipende), la data di produzione della fotografia e, nel caso in cui la fotografia riproduca un'opera d'arte altrui, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Pertanto qualora gli esemplari delle fotografie semplici non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli art. 91 e 98 previsti dalla legge sul diritto d’autore e ciò  a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Roma evidenziando come “La mancata indicazione del nome del fotografo e della data di produzione sull'esemplare di fotografia semplice riprodotto, non consentendo di individuare con esattezza l'identità dell'autore e la data di cessazione dell'esclusiva per effetto del decorso del termine ventennale, osta all'opponibilità a terzi di tale esclusiva, in relazione all'esigenza di tutela dell'affidamento del terzo, il quale non è messo in condizione di avvedersi dell'esistenza di un diritto esclusivo, se non nei casi in cui è dimostrata la malafede del riproduttore” (Trib. Roma Sez. IX Ordinanza, 30-09-2013).
Si evidenzia tuttavia come la Corte giustizia dell’Unione Europea (Sez. III, 01 dicembre 2011, n. 145 - caso Painer) ha precisato che per la protezione di un’opera è sufficiente che essa presenti caratteristiche individuali non necessitate che rivelino l'apporto di un certo autore e che l’'ordinamento non consente di discriminare tra diverse categorie di opere dell'ingegno, graduando la protezione a seconda del margine di "arbitrio artistico" che ciascuna di esse concede all'autore.
Se tale principi trovassero applicazione alla fotografia ciò porterebbe ad equiparare la tutela delle varie tipologie di fotografia e verrebbe meno la distinzione fra il diritto “condizionato” alla prova della malafede del “fotografo semplice” e la tutela “piena” autoriale immediatamente opponibile ai terzi senza formalità alcuna.



Comments