Nel caso del viaggio di nozze il danno deve essere considerato di particolare gravità in ragione dell’irripetibilità dello stesso. Così la giurisprudenza: “In base alla ribadita configurabilità ontologica ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost. del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il giudice, in caso di lesione dell'interesse di godere pienamente del viaggio di nozze organizzato, deve considerare il nocumento procurato di particolare gravità in relazione all'irripetibilità del citato viaggio” (Trib. Reggio Emilia, 23-03-2013). |
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