Danno da morte immediata – Risarcibilità iure ereditario o meno del danno tanatologico.

pubblicato 26 lug 2015, 15:21 da Nicola Massafra
La Sezioni Unite, affrontando il tema della risarcibilità o meno del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito, hanno chiarito che “Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorre dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime; tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa invocarsi un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Infatti, se i danni discendono dalla lesione, essi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando lo stesso sia in vita. Una volta sopravvenuto il decesso, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone comunque e necessariamente, l'esistenza di un subbietto di diritto” (Cass. civ. Sez. Unite, 22-07-2015, n. 15350).
Prima della decisioni delle Sezioni Unite, la Suprema Corte, con le sentenze Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361 e Cass., 17 dicembre 2014, n. 26590, avevano infatti modificato il precedente orientamento (conforme all'attuale decisione delle Sezioni Unite) precisando che “Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita -bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile- è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se", a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine”.
Esulano dalla decisione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni. Con riferimento a tale situazione, infatti, non c'è alcun contrasto nella giurisprudenza degli Ermellini sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi.
Rimangono comunque i danni azionabili iure proprio tra cui sono annoverabili il danno biologico, quello patrimoniale e quello morale sofferti dal congiunto a causa del decesso della vittima dell'illecito.



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