Danno da cenestesi lavorativa e danno da perdita della capacità lavorativa specifica – Differenze e criteri di liquidazione.
Una recente sentenza della Suprema Corte ha chiarito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/06/2017)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 28-06-2019, n. 17411). Gli Ermellini si erano già pronunciati sul punto nel 2018 evidenziando che “il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del venticinque per cento riportata da una minore, aveva incrementato l'importo liquidato a titolo di danno biologico, in considerazione del pregiudizio da "cenestesi lavorativa" che la stessa avrebbe presumibilmente sofferto in futuro, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'incidenza della menomazione sul reddito che la stessa avrebbe presumibilmente conseguito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/05/2016)” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22-05-2018, n. 12572).