Coppia omosessuale – Parità di trattamento - Permessi e aspettative.

pubblicato 1 gen 2014, 15:08 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 1 gen 2014, 15:15 ]
La Corte giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, con la sentenza del 12/12/2013 n. 267/12, ha chiarito che “È in contrasto con l'art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la disposizione prevista da un contratto collettivo di lavoro che neghi a un lavoratore dipendente, unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso, i benefici, e precisamente i giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, e allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, il lavoratore si trovi in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio”.Tale sentenza si inserisce nel generale contesto giurisprudenziale, volto ad assicurare la parità di trattamento alle coppie omosessuali, di cui costituisce un importante tassello la sentenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'esterno, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle partinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza” (Cass. civ. Sez. I, 15-03-2012, n. 4184)-

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