L’art. 32 comma 5 del collegato lavoro prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604". La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza del 07/09/2012 n. 14996, ha stabilito che detto indennizzo forfettario “ristora per intero il danno patito dal lavoratore. Quindi sono coperti dall'indennità anche gli scatti di anzianità maturati fino alla sentenza che dichiara la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine, e tale indennità non a caso è definita omnicomprensiva. La somma è destinata a coprire anche l'eventuale danno contributivo nel periodo intermedio, e ciò in virtù del fatto che l'indennità scatta per la sola apposizione del termine nullo, anche senza la prova di un danno effettivamente subìto dal lavoratore. L'indennizzo, infine, scatta anche senza costituzione in mora del datore”.
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