Interessante pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui "In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente. Ne consegue che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l'obbligo di corrispondere l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma, 14/12/2009)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 25-05-2012, n. 8295). |
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