La Corte di Cassazione sezione Lavoro, con la pronuncia del 18/10/2013 n. 23702, ha chiarito che “In materia di contratti di lavoro a termine è infondato l'assunto in forza del quale si ritenga che la società per azioni a capitale pubblico sia sottratta alle norme di diritto privato concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato e, quindi, alla conversione del rapporto dei lavoro in rapporto a tempo indeterminato nel caso di nullità della clausola appositiva del termine. Dalla direttiva europea n. 70 del 1999 risulta, infatti, che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma generale di rapporto di lavoro anche se in talune circostanze eccezionali, quelli a termine possono meglio corrispondere ai bisogni dei datori o dei prestatori di lavoro. Tra dette eccezioni rientrano i rapporti con enti pubblici oppure i rapporti privatistici, laddove ricorrano specifici motivi, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva”. Nella medesima pronuncia è stato altresì precisato che “Il contratto di lavoro a termine costituisce sempre un'eccezione rispetto alla regola generale del contratto a tempo indeterminato. Con il D.Lgs. n. 368 del 2001 il legislatore, superando le forme di assunzioni a termine contrattualizzate, ha precisato che le parti del contratto individuale debbano specificare in forma scritta le ragioni giustificatrici del contratto a termine. In dottrina si è voluta ravvisare un'ipotesi di contratto a tempo determinato "acausale" soltanto nella previsione dell'art. 1, comma 8° della legge n. 92 del 2012 che, introducendo l'art. 1-bis nel D.Lgs. n. 368 del 2001, ha permesso in un caso eccezionale la non indicazione della ragione giustificativa del termine ma quell'ipotesi eccezionale dev'essere comunque verificabile”. |
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