Con la conversione in legge del decreto dignità i contratti a tempo determinato possono essere privi di causale (c.d. a-causalità) solo nel caso in cui il termine pattuito non sia superiore ai 12 mesi. In tutti gli altri casi il contratto deve prevedere la causale con specifico riferimento alle seguenti motivazioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori. Il che significa che solo l’esigenza sostitutiva potrà essere di fatto praticabile dopo i primi 12 mesi di contratto perché potrebbe essere di difficile concreta praticabilità l’ipotesi in cui un’esigenza temporanea sia di fatto “estranea all’ordinaria attività”; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (che potrebbe lasciare fuori da eventuali proroghe e rinnovi le attività connesse a picchi di lavoro che per definizione non sono programmabili). La causale è necessaria sia in caso di durata iniziale superiore ai 12 mesi (massimo previsto 24 mesi), sia in caso di proroga sopra i 12 mesi e di rinnovo dopo gli iniziali 12 mesi. La legge di conversione ha previsto che nelle ipotesi di stipulazione di un contratto a termine con durata iniziale superiore ai 12 mesi senza causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal superamento del limite dei 12 mesi. Parimenti si è fissato il termine massimo di durata dell’assunzione con contratto a tempo determinato, comprensiva delle eventuali proroghe e dei rinnovi, in 24 mesi complessivi per i contratti stipulati da decorrere dal 14 luglio 2018. Le proroghe non possono essere più di quattro (invece delle precedenti 5) ed in caso di quinta proroga il contratto si trasformerà a tempo indeterminato dal momento di detta proroga. Si è altresì introdotto l’obbligo della formalizzazione del contratto a tempo determinato tramite la consegna al lavoratore del contratto di assunzione con un anticipo di cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Così infatti il nuovo art. 19, c. 4 D.Lgs. n. 81/2015 “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. Le novità si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018 e alle proroghe e ai rinnovi successivi al 31 ottobre 2018. |
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