Nell'ipotesi in cui insistano opere abusive su di un immobile acquistato da procedure esecutive, l’art. 40 co. 6 della l. 47/85 prevede che la domanda di sanatoria possa essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento. Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che “secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di trasferimento dell'immobile fissato dall'art. 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della presentazione dell'istanza di condono per opere abusive relative a immobili assoggettati a procedure esecutive, deve razionalmente riferirsi all'ipotesi in cui sia immediatamente e inequivocamente percepibile l'esistenza dell'illecito edilizio. Nel caso di non immediata e inequivoca percepibilità all'atto del trasferimento, la decorrenza del termine deve riferirsi alla data dell'effettiva scoperta e conoscenza dell'opera abusiva, che, in difetto di elementi di segno contrario, e secondo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato all'istanza di condono, deve farsi risalire al momento della conseguita consegna dell'immobile, per effetto dell'esecuzione dell'ordine di rilascio. (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione II bis, 4 maggio 2011, n. 3851)” (Cons. Stato Sez. IV, 25-11-2013, n. 5598). |
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