Condominio – Azione dei creditori contro condomini in regola con i pagamenti - Possibile solo dopo azione contro condomino moroso.

pubblicato 2 ago 2016, 17:53 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 2 ago 2016, 17:58 ]
In tema di condominio l’art. 63 delle disposizione di attuazione al codice civile, come modificato dalla l. 220/2012, prevede espressamente al comma 2 che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 1287 del  26-11-2015 ha chiarito che “L'art. 18 della L. 11 dicembre 2012, n. 220, nel modificare l'art. 63, comma 2°, disp. att. cod. civ., ha previsto che il creditore (anche se non immediatamente) può agire anche verso i condomini diversi da quello moroso, ristabilendo così chiarezza circa la natura solidale, e non parziaria, delle obbligazioni condominiali. Il creditore può aggredire il patrimonio dei condomini in regola solo dopo l'escussione di quelli morosi ma la sussidiarietà non inficia la natura solidale del vincolo. Il medesimo Tribunale ha inoltre chiarito che “in forza dell'art. 1129, commi 7° e 12°, n. 4, cod. civ., come modificato dalla L. n. 220/2012, le somme presenti sul conto corrente condominiale formano, dal momento in cui vi affluiscono, un patrimonio autonomo formalmente intestato al condominio e sono quindi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini. Tale conclusione risulta in linea col dato letterale dell'art. 63, comma 2°, disp. att. cod. civ., che pur modificato dalla stessa L. n. 220/2012 non contempla espressamente il beneficium excussionis anche in favore delle somme presenti sul conto corrente condominiale”. Inoltre “Il beneficium excussionis può essere invocato dal condomino in regola nei casi in cui il creditore decida di non agire nei confronti del condominio e di rivolgersi direttamente ai singoli condomini o nei casi in cui, escusso infruttuosamente il condominio, si rivolga successivamente ai singoli condomini. Non può invece essere invocato dall'amministratore nei confronti del creditore che aggredisca immediatamente il saldo del conto corrente. In contrario non vale il rilievo che le somme giacenti potrebbero essere formate dai contributi dei soli condomini in regola: una volta che tali somme siano confluite sul conto non è più possibile distinguerle, quanto a provenienza e destinazione, dal resto del denaro depositato”.



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